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2014/02/05

Filastrocche e opere audiovisive

Desideriamo utilizzare una nota filastrocca all'interno di un'opera audiovisiva.
Cosa fare?
Nessun problema se si tratta di un'opera caduta in pubblico dominio.
Ma se così non fosse?
Possono ricorrere due ipotesi.
La prima ipotesi: se si procede ad una rilettura in chiave parodistica, cioè in chiave comica con completo stravolgimento concettuale dell'opera originaria, non occorre l'autorizzazione di autore/editore dell'opera parodiata; la rilettura stessa dell'opera presuppone infatti l'impiego in tutto o in parte della stessa (Tribunale Milano, 15 novembre 1995).
In linea teorica, posto che l'opera parodistica costituisce un'opera dell'ingegno indipendente e autonomamente tutelata rispetto all'opera parodiata (Tribunale Milano 19 gennaio 1996) non dovrebbe ritenersi necessaria neanche l'acquisizione del permesso di sincronizzazione.
Tuttavia, qualora si utilizzasse una registrazione specifica, già pubblicata, occorrerebbe comunque assolvere i diritti del produttore discografico.
La seconda ipotesi: qualora non vi sia una rilettura in chiave parodistica dell'opera si ritiene necessario sia richiedere il consenso per lo sfruttamento dell'opera originaria sia richiedere il permesso di sincronizzazione agli editori dell'opera. Inoltre la Siae riscuoterà il compenso separato spettante agli autori della musica per la diffusione dell'opera audiovisiva.

2013/11/12

Fotografia: cenni giuridici

Le fotografie possono essere classificate in due categorie principali: a) opere fotografiche; b) fotografie semplici.
Le prime sono caratterizzate da connotati di creatività e originalità tali da poterne rendere possibile la qualificazione come vere e proprie opere dell’ingegno, mentre le seconde si limitano a raffigurare aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale senza introdurre elementi di particolare creatività.
La qualificazione prescinde dalla circostanza che siano impiegate tecniche più o meno sofisticate essendo la stessa rimessa alla valutazione dell'interprete (cioè il giudice).  In linea di massima si ritiene che per poter considerare una fotografia come artistica, l’opera deve essere originale e creativa nella forma, intesa sia come forma interna, cioè la risultanza di combinazione di campo, prospettiva, luce e colore, attraverso i quali il fotografo traduce il proprio personale modo di vedere la realtà, sia come forma esterna, cioè il soggetto rappresentato. È ovvio che, invece, il contenuto, essendo parte della realtà, non possa essere di per sé originale, e quindi tale aspetto è del tutto irrilevante ai fini dell’apprezzamento dello sforzo creativo.
Per poter distinguere, quindi, tra un’opera fotografica ed una fotografia semplice, è necessario che sia possibile riconoscere nella fotografia l’impronta di un fotografo piuttosto che un altro.
L'importanza della distinzione risiede fondamentalmente nel tipo di tutela che viene accordata nei due casi; tutela che sarà evidentemente minore nel caso di fotografie semplici.
Qualora una fotografia rientri nella categoria delle “opere fotografiche”, l’autore della stessa sarà titolare dei c.d. diritti d’autore previsti dalle legge n. 633/1941 (“Legge”), declinabili in diritti morali e diritti patrimoniali.
I diritti morali, disciplinati dagli articoli da 20 a 24 della Legge, consistono nel diritto dell'autore di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi atto a danno dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. I diritti morali sono inalienabili e non hanno limiti di tempo, potendo essere fatti valere anche dai discendenti dell’autore, dopo la morte dello stesso.
I diritti patrimoniali, disciplinati dagli articoli 12 e 18 bis della Legge, consistono nel diritto di pubblicazione, riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione e noleggio o prestito. Tali diritti posso essere oggetto di atti di disposizione da parte dell’autore e durano sino al settantesimo anno dopo la morte dell’autore.
Le fotografie semplici, invece, sono oggetto dei c.d. diritti connessi al diritto d’autore ed è ad esse accordata, dunque, la più contenuta disciplina di cui agli articoli 87 e seguenti della Legge.
In particolare, spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione e distribuzione dell’opera. Inoltre perché la fotografia possa essere oggetto di tutela occorre che sugli esemplari della stessa siano riportati il nome del fotografo e la data dell'anno di produzione della fotografia.  Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non è dovuto l’equo compenso previsto dagli articoli 91 e 98 della Legge, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Il diritto esclusivo sulle fotografie semplici dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
Restano infine escluse da qualsiasi protezione le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili” (art. 87 della Legge), intendendosi come tali quelle aventi mera finalità riproduttivo - documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali ad esempio la commercializzazione o promozione di un prodotto.