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2014/05/22

Plagio e Fumetti

Tra due opere somiglianti, quando posso escludere l'ipotesi di plagio?
Se nel settore della musica è difficile stabilire quando si versi in un'ipotesi di plagio, il percorso non appare agevole neanche nel campo dei fumetti e del disegno in generale.
Estremamente sfumata, infatti, è linea di demarcazione tra liceità e illiceità in questo ambito, ove la sensibilità del giudice qui, più che in altri settori, appare assai rilevante.
Giusto qualche riga, dunque, per individuare alcune linee generali.
Perché possa parlarsi di plagio, occorre evidentemente che le due opere siano obiettivamente somiglianti e che la nuova opera non presenti carattere di originalità.
Al contrario ove l'opera successiva rispecchi la personalità dell'autore ed esprima il suo modo individuale di rappresentare fatti, idee, situazioni, emozioni e sentimenti, difficilmente si può immaginare che si ricada in ipotesi di plagio, benché sia ravvisabile una vaga e generica somiglianza con un'opera antecedente.
Si è dunque fuori dall'ipotesi di plagio quando l'opera sia  sostanzialmente nuova ed originale nello stile espressivo e in tutti i suoi elementi, singolarmente e complessivamente considerati; ossia quando vi sia una significativa distanza sia sul piano grafico (tratto, caratteristiche, espressioni etc.) sia sul piano della contestualizzazione (situazioni, luoghi, comportamenti, interazione con altri personaggi, sentimenti, significati etc.).
Pochi peraltro sono i casi su cui è intervenuta la giurisprudenza italiana.
Un precedente riguarda il caso "Calvin" in cui, in sede cautelare, è stato inibito l'uso del personaggio.






2013/11/12

Fotografia: cenni giuridici

Le fotografie possono essere classificate in due categorie principali: a) opere fotografiche; b) fotografie semplici.
Le prime sono caratterizzate da connotati di creatività e originalità tali da poterne rendere possibile la qualificazione come vere e proprie opere dell’ingegno, mentre le seconde si limitano a raffigurare aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale senza introdurre elementi di particolare creatività.
La qualificazione prescinde dalla circostanza che siano impiegate tecniche più o meno sofisticate essendo la stessa rimessa alla valutazione dell'interprete (cioè il giudice).  In linea di massima si ritiene che per poter considerare una fotografia come artistica, l’opera deve essere originale e creativa nella forma, intesa sia come forma interna, cioè la risultanza di combinazione di campo, prospettiva, luce e colore, attraverso i quali il fotografo traduce il proprio personale modo di vedere la realtà, sia come forma esterna, cioè il soggetto rappresentato. È ovvio che, invece, il contenuto, essendo parte della realtà, non possa essere di per sé originale, e quindi tale aspetto è del tutto irrilevante ai fini dell’apprezzamento dello sforzo creativo.
Per poter distinguere, quindi, tra un’opera fotografica ed una fotografia semplice, è necessario che sia possibile riconoscere nella fotografia l’impronta di un fotografo piuttosto che un altro.
L'importanza della distinzione risiede fondamentalmente nel tipo di tutela che viene accordata nei due casi; tutela che sarà evidentemente minore nel caso di fotografie semplici.
Qualora una fotografia rientri nella categoria delle “opere fotografiche”, l’autore della stessa sarà titolare dei c.d. diritti d’autore previsti dalle legge n. 633/1941 (“Legge”), declinabili in diritti morali e diritti patrimoniali.
I diritti morali, disciplinati dagli articoli da 20 a 24 della Legge, consistono nel diritto dell'autore di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi atto a danno dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. I diritti morali sono inalienabili e non hanno limiti di tempo, potendo essere fatti valere anche dai discendenti dell’autore, dopo la morte dello stesso.
I diritti patrimoniali, disciplinati dagli articoli 12 e 18 bis della Legge, consistono nel diritto di pubblicazione, riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione e noleggio o prestito. Tali diritti posso essere oggetto di atti di disposizione da parte dell’autore e durano sino al settantesimo anno dopo la morte dell’autore.
Le fotografie semplici, invece, sono oggetto dei c.d. diritti connessi al diritto d’autore ed è ad esse accordata, dunque, la più contenuta disciplina di cui agli articoli 87 e seguenti della Legge.
In particolare, spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione e distribuzione dell’opera. Inoltre perché la fotografia possa essere oggetto di tutela occorre che sugli esemplari della stessa siano riportati il nome del fotografo e la data dell'anno di produzione della fotografia.  Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non è dovuto l’equo compenso previsto dagli articoli 91 e 98 della Legge, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Il diritto esclusivo sulle fotografie semplici dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
Restano infine escluse da qualsiasi protezione le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili” (art. 87 della Legge), intendendosi come tali quelle aventi mera finalità riproduttivo - documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali ad esempio la commercializzazione o promozione di un prodotto.


2013/10/15

Diritto d’autore: lo schema di regolamento dell’Agcom e i contenuti online

La consultazione pubblica indetta dall’Agcom lo scorso 25 luglio sui contenuti dello schema di regolamento di cui alla delibera 452/13/CONS in tema di diritto d’autore è giunta al termine. Si attende adesso che ne siano resi noti gli esiti.
Il tema è sicuramente scottante, posto che si tratta di bilanciare interessi fortemente contrapposti: da un lato la libertà della rete e la libertà di espressione degli utenti intesa nel senso più ampio, e dall’altro la necessità di tutelare i diritti dei soggetti legittimati sui contenuti digitali.
Il problema centrale sta nel fatto che l’attuale regolamentazione e relativa interpretazione non consentono di creare il giusto contemperamento tra tali interessi, oscillando tra soluzioni estremamente rigorose e restrittive e soluzioni del tutto inefficienti in punto di tutela.
Sebbene lo schema proposto dall’Agcom contenga, ancora una volta, profili discutibili e immancabili incongruenze, si apprezzano alcuni aspetti positivi, tra cui:
- l’esclusione degli utenti finali, ossia dei downloader, dall’ambito soggettivo del regolamento;
- lo sviluppo di forme di autoregolamentazione da parte degli internet service provider per incentivare e promuovere l’offerta legale dei contenuti digitali;
- l’esclusione degli onerosi obblighi di filtraggio preventivo da parte degli internet service provider; soluzione che riflette peraltro l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
- la previsione di un intervento mirato dell’internet service provider per la rimozione dei contenuti nelle ipotesi di richiesta da parte del titolare dei diritti;
- la previsione dell’intervento dell’Agcom nelle sole ipotesi in cui l’internet service provider non abbia provveduto alla rimozione dei contenuti illegittimi.
Pur rinviando un esame più approfondito del testo del regolamento ad un momento successivo, ossia all’eventuale definitiva approvazione dello stesso, intanto prendiamo atto del tentativo di un approccio alla materia più equilibrato e costruttivo rispetto al passato. Almeno nelle intenzioni.

2012/11/15

Agenda digitale europea: novità in materia di diritto d’autore


L’evoluzione dei modelli di business e la crescente autonomia dei consumatori in ambito digitale impongono un costante monitoraggio della normativa vigente in tema di diritto d’autore, al fine di verificarne l’adeguatezza in relazione alla tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti (titolare dei diritti, utilizzatore, consumatore).
La Commissione europea ha recentemente rilevato l’opportunità di un proprio intervento volto ad aggiornare ed armonizzare il quadro normativo vigente in materia.
Com’è noto, qualora si presti un servizio che comprende lo sfruttamento dell’opera protetta di un autore, come ad esempio un brano musicale, è necessario ottenere un’apposita licenza da parte dei titolari dei diritti (autori, interpreti o esecutori, produttori). Ed in alcuni settori, come in quello musicale, le società di gestione collettiva dei diritti svolgono un ruolo cruciale: esse, infatti, forniscono servizi sia ai titolari dei diritti sia agli utilizzatori, occupandosi tra l’altro della concessione di licenze, della gestione dei proventi dei diritti, dei pagamenti dovuti ai titolari dei diritti e l’esecuzione dei diritti stessi.
La Commissione si propone, dunque, innanzitutto di far sì che la gestione collettiva dei diritti divenga più efficace, accurata, trasparente e responsabile; e ciò in ragione del forte impatto che l’attività di tali società ha sullo sfruttamento dei diritti d’autore. Non si può ignorare, infatti, la preoccupazione destata da talune società in ambito europeo in relazione alla scarsa trasparenza e alla inefficienza manifestata nei rapporti, soprattutto economici, con i titolari dei diritti. Ciò che si traduce in un impatto fortemente negativo sul mercato.
Di qui l’obiettivo della Commissione di regolamentare in maniera puntuale e rigorosa l’organizzazione di tali società nonché l’adesione alle stesse basata su criteri rigorosamente oggettivi. Particolarmente rilevante, inoltre, è l’insieme di norme tese a garantire una gestione finanziaria efficace e trasparente: in tale ottica la Commissione propone, per un verso, che le entrate riscosse in seguito allo sfruttamento dei diritti rappresentati siano distinte dalle attività della società e siano gestite nel rispetto di condizioni rigorose e, per altro verso che le società di gestione paghino gli importi dovuti ai titolari dei diritti in maniera accurata e tempestiva.
Altrettanto fondamentale è la previsione di obblighi di informazione, tra cui rilevano in particolare: l’obbligo di informare i titolari dei diritti sugli importi riscossi e pagati, nonché sulle spese di gestione addebitate; l’obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dai titolari dei diritti, da altre società e dagli utilizzatori; ed infine l’obbligo di pubblicare una relazione di trasparenza annuale ed i documenti di bilancio.
In secondo luogo, la Commissione mira a costruire, in ragione dello sviluppo di un mercato unico dei contenuti culturali online, un regime delle licenze sui diritti d’autore più agevole ed efficace, con particolare riguardo alle opere musicali in ambito transfrontaliero.
La frammentarietà territoriale dei servizi musicali online è accompagnata, infatti, da una frammentazione del mercato europeo con conseguente pregiudizio, da un lato, delle potenzialità
delle licenze in termini di portata geografica e compenso e, dall’altro, della fruibilità dei repertori musicali. Di qui, pertanto, l’intento di facilitare la concessione di licenze multi-territoriali da parte di società di gestione collettive per i diritti d’autore su opere musicali per la fornitura di servizi online. Ciò purché le società di gestione abbiano la capacità di trattare in modo efficace e trasparente i dati necessari per lo sfruttamento delle licenze, nonché di controllare l’utilizzo effettivo delle opere coperte dalle licenze e siano, infine, in grado di garantire pagamenti tempestivi ai titolari dei diritti.
La proposta di direttiva sopra esaminata rappresenta un passo molto importante nella revisione della disciplina del settore e, come era ragionevole attendersi, ha suscitato un acceso dibattito tra tutti i protagonisti coinvolti - in primis le società di gestione collettiva - ma l’ultima parola resta al Parlamento e al Consiglio Europeo che dovranno esprimere, nei mesi a venire, la loro approvazione.

2012/05/07

Corte di Giustizia: limiti alla tutela del software


Con sentenza del 2 maggio 2012, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in tema di tutela del software, ponendo alcuni fondamentali principi.
La questione sottoposta alla Corte, imperniata sull’interpretazione dell’articolo 1 della direttiva 91/250/CEE  (tutela giuridica dei programmi per elaboratore) e dell’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE (diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione) nasceva da una controversia tra la SAS Institute Inc. e la World Programming Ltd  riguardo ad un’azione per contraffazione proposta dalla prima per la violazione del suo diritto d’autore sui programmi per elaboratore e sui manuali d’uso relativi al suo sistema informatico di banche dati.  La SAS, infatti, aveva realizzato un insieme integrato di programmi per l’effettuazione di operazioni di elaborazione e di analisi di dati; dal canto suo la WPL aveva legalmente acquistato copie della versione per l’apprendimento del sistema SAS, fornite su licenza in base alla quale i diritti del titolare erano limitati a fini non di produzione, e aveva sviluppato un proprio sistema che ne emulava la maggior parte delle funzionalità.  In sostanza la WPL aveva studiato la funzionalità del software, cioè il comportamento, senza tuttavia accedere al codice sorgente.  
La Corte ha statuito, al riguardo, che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d’autore sui programmi per elaboratore né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell’ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.
Pertanto colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all’utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore sul programma di cui trattasi.
La riproduzione, in un programma per elaboratore o in un manuale d’uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d’uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d’autore può costituire una violazione del diritto d’autore su quest’ultimo manuale soltanto qualora tale riproduzione costituisca l’espressione della creazione intellettuale propria dell’autore del manuale d’uso del programma per elaboratore protetto dal diritto d’autore.
La ragione delle statuizioni innanzi riportate è da ricercarsi nel passo in cui i giudici osservano che "ammettere che la funzionalità di un programma per elaboratore possa essere tutelata dal diritto d’autore equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico 
e dello sviluppo industriale".
Link:  Testo integrale della sentenza