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2018/02/06

Italia: diritto all'oblio e protezione dei cittadini italiani oltre i confini europei

Dopo il provvedimento dello scorso giugno, il Garante torna ad occuparsi di diritto all'oblio.
Se nella pronuncia precedente aveva sottolineato la rilevanza di elementi ulteriori rispetto a quello temporale al fine di valutare l'opportunità di una deindicizzazione, nell'ultimo caso è intervenuto in favore di una estensione della protezione dei cittadini italiani anche al di fuori dei confini europei.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto la deindicizzazione di numerosi url europei ed extraeuropei che rimandavano a messaggi o brevi articoli anonimi pubblicati su forum o siti amatoriali e giudicati gravemente offensivi della propria reputazione. Tra di essi comparivano inoltre informazioni, giudicate false, attinenti allo stato di salute del ricorrente nonché a presunti reati da questo commessi. 
Il Garante si è pronunciato in senso favorevole al ricorrente, invitando Google a deindicizzare gli url riferibili al ricorrente, cittadino italiano, sia nelle versioni europee sia in quelle extraeuropee del motore di ricerca. Infatti la perdurante reperibilità di informazioni inesatte - a maggior ragione in quanto attinenti a dati sensibili - contenute in campagne personali e commenti spiacevoli, nel cagionare un impatto"sproporzionatamente negativo" sulla sfera privata del ricorrente, induce necessariamente ad una valutazione ed un approccio piu' rigoroso da parte dell'Autorità.





2017/02/13

Italia: il Garante della privacy si pronuncia sull'aggiornamento di articoli online

Il Garante italiano per la privacy si e' pronunciato circa le corrette modalita' di aggiornamento degli articoli di quotidiani online.
La pronuncia nasce dalla vicenda di un personaggio pubblico coinvolto in una vicenda giudiziaria e successivamente scagionato. Il quotidiano online, nel riportare l'aggiornamento della notizia, si era limitato ad apporre una semplice postilla agli articoli precedenti, lasciando l'uomo del tutto insoddisfatto.
Quest'ultimo, nel ricorrere al Garante, aveva evidenziato come la presenza in rete delle notizie concernenti la vicenda giudiziaria in cui era stato coinvolto, pregiudicasserro la sua reputazione professionale e personale, non corrispondendo pienamente alla realta' dei fatti.
Il Garante ha ritenuto lecito il trattamento dei dati contenuti negli articoli presenti nell'archivio storico del quotidiano, ma ha osservato che "il diritto della persona di ottenere l'aggiornamento delle informazioni che lo riguardano deve essere comunque garantito  qualora eventi successivi abbiano modificato quanto riportato, incidendo in modo significativo sul suo profilo e sulla sua imagine".
Ed ha sottolineato, in particolare, che perche' sia effettivamente garantita tutela all'interessato, l'aggiornamento dell'articolo deve essere immediatamente visibile al lettore, sia nel titolo sia nel contenuto dell'anteprima, non ritenendosi sufficiente l'apposizione di una mera postilla.
L'editore del quotidiano online, pertanto, ha ricevuto l'ordine di aggiornare la vicenda inserendone gli sviluppi in una nota accanto o sotto il titolo dell'articolo.
 


2016/02/22

Italia: Garante Privacy, ai blogger si applicano le stesse regole del giornalista

Con provvedimento del 27 gennaio 2016, il Garante ha enunciato il principio per il quale i blogger che svolgono un'attivita' di informazione sono soggetti alle medesime regole e alle medesime garanzie cui sono soggetti i giornalisti.
Il provvedimento nasce dal ricorso di un noto personaggio pubblico finalizzato alla rimozione di un articolo, pubblicato su un blog, e avente ad oggetto le proprie vicende sentimentali e giudiziarie. Secondo la ricorrente, infatti, la diffusione dei suoi dati personali avrebbe violato la disciplina del Codice Privacy, essendo avvenuta in assenza di consenso; e cio' stante l'inapplicabilita' delle eccezioni connesse alla liberta' di manifestazione del pensiero.
Il Garante Privacy, tuttavia, ha rigettato il ricorso, ritenendo che fosse infondato.
Infatti, il blog che svolge attivita' di informazione e' del tutto assimilabile all'attivita' giornalistica in senso stretto e, per l'effetto e' soggetto all'applicazione dell'articolo 136 del Codice che estende le garanzie riguardanti l'attività giornalistica ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero, anche se non effettuata da giornalisti professionisti o pubblicisti.
Cio' significa che, in ossequio alla liberta' di informazione, il blogger puó divulgare attraverso la propria pagina informazioni e notizie contenenti dati personali di terzi senza la necessita' di acquisire preventivamente il consenso degli interessati. Naturalmente, tale liberta' va ogni volta bilanciata con il rispetto dei diritti e delle libertä' fondamentali di questi ultimi.


 

2013/04/15

Cloud computing: cenni sugli aspetti legali

Il Cloud computing consiste nella possibilità di memorizzare, archiviare ed elaborare dati mediante l’uso di risorse informatiche virtualizzate. Pur potendosi distinguere tra infrastrutture provate e pubbliche, ciascuna dotata di proprie peculiarità, è possibile individuare dei tratti comuni alle diverse piattaforme.
In particolare, i dati non risiedono fisicamente nell’ambiente informatico del fruitore bensì nel server del provider e ad essi può accedersi unicamente via internet; inoltre la medesima piattaforma può contenere dati di diversi utenti, il che implica tra l’altro la necessità di sistemi di sicurezza adeguati che garantiscano il più elevato livello di protezione e riservatezza.
Il cloud presenta evidenti vantaggi per i fruitori, rappresentati oltre che dalla possibilità di accedere ai dati dal web, anche dalla disponibilità di ampi spazi di memoria e dalla possibilità di conferire a terzi l’incarico di gestire i propri i dati, in un’ottica di esternalizzazione delle attività aziendali.
Accanto agli indiscutibili vantaggi, il cloud presenta anche alcuni rischi, rappresentati innanzitutto dall’effettiva garanzia di disponibilità e accessibilità dei dati che dipende in primo luogo dalla qualità dei servizi di connessione (tematica che si ricollega tra l’altro all’annosa questione della diffusione della banda larga) oltre che dal grado di affidabilità della piattaforma; affidabilità che è richiesta anche in considerazione di un ulteriore rischio, connesso alla protezione dei dati in termini di integrità e sicurezza dei medesimi, anche sotto il profilo della riservatezza.
Tale ultimo aspetto rileva peraltro non solo in relazione alla tutela dei dati del fruitore, ma anche in relazione ad eventuali dati di terzi da quest’ultimo detenuti e rispetto ai quali il provider deve assumere un ruolo attivo di tutela.
Deve peraltro rilevarsi che alcune perplessità sollevate in relazione al fenomeno del cloud derivano anche da una carenza, allo stato attuale, di una normativa che regoli adeguatamente l’uso di tale tecnologia. In assenza di un quadro normativo esaustivo, diventa dunque indispensabile affidarsi ad una regolamentazione contrattuale completa ed efficace che consenta al fruitore del servizio di godere di un adeguato livello di tutela.
Il regolamento contrattuale dovrà recare, infatti, indicazioni dettagliate in merito agli standard del servizio di cloud e alle relative garanzie e responsabilità del provider specialmente in relazione a qualità, sicurezza e riservatezza. Fondamentale, in tale ottica, anche l’individuazione del luogo di conservazione dei dati, al fine di determinare la legge applicabile; problema peraltro particolarmente sentito in considerazione del continuo flusso di dati tra soggetti diversi, come avviene per esempio nell’ipotesi in cui il fornitore del servizio conferisca a terzi l’incarico di conservare parte dei dati acquisiti.
Quelli riportati, naturalmente, sono solo pochi cenni di un tema ben più complesso e articolato, ma pongono in evidenza, anche tenuto conto dell’innovatività di tale servizio e delle lacune normative in materia, la necessità di regolamentarne la fruizione sulla base di parametri contrattuali ben definiti.