Se nella pronuncia precedente aveva sottolineato la rilevanza di elementi ulteriori rispetto a quello temporale al fine di valutare l'opportunità di una deindicizzazione, nell'ultimo caso è intervenuto in favore di una estensione della protezione dei cittadini italiani anche al di fuori dei confini europei.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto la deindicizzazione di numerosi url europei ed extraeuropei che rimandavano a messaggi o brevi articoli anonimi pubblicati su forum o siti amatoriali e giudicati gravemente offensivi della propria reputazione. Tra di essi comparivano inoltre informazioni, giudicate false, attinenti allo stato di salute del ricorrente nonché a presunti reati da questo commessi.
Il Garante si è pronunciato in senso favorevole al ricorrente, invitando Google a deindicizzare gli url riferibili al ricorrente, cittadino italiano, sia nelle versioni europee sia in quelle extraeuropee del motore di ricerca. Infatti la perdurante reperibilità di informazioni inesatte - a maggior ragione in quanto attinenti a dati sensibili - contenute in campagne personali e commenti spiacevoli, nel cagionare un impatto"sproporzionatamente negativo" sulla sfera privata del ricorrente, induce necessariamente ad una valutazione ed un approccio piu' rigoroso da parte dell'Autorità.
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