Con provvedimento del 27 gennaio 2016, il Garante ha enunciato il principio per il quale i blogger che svolgono un'attivita' di informazione sono soggetti alle medesime regole e alle medesime garanzie cui sono soggetti i giornalisti.
Il provvedimento nasce dal ricorso di un noto personaggio pubblico finalizzato alla rimozione di un articolo, pubblicato su un blog, e avente ad oggetto le proprie vicende sentimentali e giudiziarie. Secondo la ricorrente, infatti, la diffusione dei suoi dati personali avrebbe violato la disciplina del Codice Privacy, essendo avvenuta in assenza di consenso; e cio' stante l'inapplicabilita' delle eccezioni connesse alla liberta' di manifestazione del pensiero.
Il Garante Privacy, tuttavia, ha rigettato il ricorso, ritenendo che fosse infondato.
Infatti, il blog che svolge attivita' di informazione e' del tutto assimilabile all'attivita' giornalistica in senso stretto e, per l'effetto e' soggetto all'applicazione dell'articolo 136 del Codice che estende le garanzie riguardanti l'attività giornalistica ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero, anche se non effettuata da giornalisti professionisti o pubblicisti.
Cio' significa che, in ossequio alla liberta' di informazione, il blogger puó divulgare attraverso la propria pagina informazioni e notizie contenenti dati personali di terzi senza la necessita' di acquisire preventivamente il consenso degli interessati. Naturalmente, tale liberta' va ogni volta bilanciata con il rispetto dei diritti e delle libertä' fondamentali di questi ultimi.
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