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2016/02/22

Italia: Garante Privacy, ai blogger si applicano le stesse regole del giornalista

Con provvedimento del 27 gennaio 2016, il Garante ha enunciato il principio per il quale i blogger che svolgono un'attivita' di informazione sono soggetti alle medesime regole e alle medesime garanzie cui sono soggetti i giornalisti.
Il provvedimento nasce dal ricorso di un noto personaggio pubblico finalizzato alla rimozione di un articolo, pubblicato su un blog, e avente ad oggetto le proprie vicende sentimentali e giudiziarie. Secondo la ricorrente, infatti, la diffusione dei suoi dati personali avrebbe violato la disciplina del Codice Privacy, essendo avvenuta in assenza di consenso; e cio' stante l'inapplicabilita' delle eccezioni connesse alla liberta' di manifestazione del pensiero.
Il Garante Privacy, tuttavia, ha rigettato il ricorso, ritenendo che fosse infondato.
Infatti, il blog che svolge attivita' di informazione e' del tutto assimilabile all'attivita' giornalistica in senso stretto e, per l'effetto e' soggetto all'applicazione dell'articolo 136 del Codice che estende le garanzie riguardanti l'attività giornalistica ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero, anche se non effettuata da giornalisti professionisti o pubblicisti.
Cio' significa che, in ossequio alla liberta' di informazione, il blogger puó divulgare attraverso la propria pagina informazioni e notizie contenenti dati personali di terzi senza la necessita' di acquisire preventivamente il consenso degli interessati. Naturalmente, tale liberta' va ogni volta bilanciata con il rispetto dei diritti e delle libertä' fondamentali di questi ultimi.


 

2012/11/15

DDL Diffamazione: un sospiro di sollievo per i blogger

Ancora una volta salvi! Il disegno di legge sulla diffamazione aveva fatto tremare nuovamente i blogger, per il timore di veder loro estese le norme previste per la diffamazione a mezzo stampa.
Tutti concordiamo sull’idea che talune attività svolte in internet debbano essere opportunamente regolamentate per la sicurezza degli utenti, ma c’è una sfera in cui occorre muoversi con prudenza, ossia quella della libertà di manifestazione del pensiero.
E la sensazione che si avverte è che la nostra società non sia ancora matura per una regolamentazione efficace ed equilibrata di tale ambito.
Non solo devono considerarsi le difficoltà connesse alla individuazione di un regime che tenga conto delle diverse esigenze di un mondo così variegato come quello dei blog e dei siti affini, ma più di tutto non può ignorarsi il rischio di un asservimento della disciplina legislativa a logiche estranee al mondo dell’informazione ed il rischio, ancor più grave, di una sua strumentalizzazione in fase applicativa; strumentalizzazione che, di fatto, potrebbe in taluni casi portare ad una vera e propria repressione della libertà di pensiero.
I blog rappresentano uno strumento di democrazia e, come tali dunque, devono essere improntati ad un regime di libertà. “Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. E tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera”. Questo è quanto statuito dall’articolo 10 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e questi sono i principi fondamentali cui, necessariamente, deve essere orientato il nostro ordinamento.
Con ciò non si vuol sostenere che la democrazia nella rete debba tradursi in anarchia: l’esercizio di queste libertà, infatti, comporta “doveri e responsabilità”, come recita lo stesso articolo innanzi citato. Doveri e responsabilità che si traducono, innanzitutto, nel rispetto della privacy e della reputazione altrui.
Il concetto di democrazia in internet trova, infatti, una duplice declinazione: libertà di pensiero e rispetto dei diritti dei terzi. Come conciliare e bilanciare queste esigenze?
La soluzione, intuitivamente, prima che legislativa è innanzitutto culturale; una soluzione che probabilmente richiede uno sforzo ben maggiore, ma che senza dubbio reca in sé un importante valore aggiunto in termini di crescita sociale.
In quest’ottica dovrebbe essere incentivato maggiormente anche il ricorso a codici di autodisciplina. Non mancano infatti esempi in cui l’autonomia e l’autoregolamentazione hanno condotto a risultati soddisfacenti, e ciò nella misura in cui sono riuscite a promuovere una vera e propria responsabilizzazione dei singoli.
L’intervento del legislatore sarà, dunque, ben accetto soltanto ove dettato da un bisogno imperativo che lo renda imprescindibile e purché contenuto nei limiti codificati dalla precitata Convezione; e ciò affinché si possa approdare ad un sistema di regole coerente ed equilibrato che, frutto di una intensa e mirata attività di studio e approfondimento, tenga conto di tutte le esigenze e di tutti gli interessi in gioco.