Lo sviluppo di internet ha posto un ulteriore problema che attiene alla tutela dei minori. La libertà di manifestazione del pensiero attraverso tutti i mezzi di comunicazione e informazione, e dunque anche attraverso internet, incontra il limite della tutela dei minori, sancito dall’articolo 31 della Costituzione.
Con riferimento alla lotta contro la pedopornografia in internet, la legge 3 agosto 1998 n. 269 ha introdotto come apposita fattispecie criminosa quella di colui che con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, divulga e pubblicizza materiale pedopornografico ovvero divulga informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale degli stessi.
La medesima legge ha individuato inoltre i mezzi per contrastare tale fenomeno: in particolare, ha previsto che, su richiesta dell’autorità giudiziaria, il personale addetto a garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione presso il Ministero dell’Interno possa utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici ovvero per partecipare ad esse.
A ciò si aggiunga, in considerazione dell’ultraterritorialità delle comunicazioni telematiche, la disposizione concernente il fatto commesso all’estero: la disciplina contenuta in detta legge si applica anche quando si tratti di delitto commesso all’estero da cittadino italiano, o in danno di cittadino italiano, o da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano; in quest’ultima ipotesi, però, con la precisazione che il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferire a cinque anni.
La disciplina per il contrasto alla pedopornografia in internet è stata ulteriormente rafforzata dalla legge di modifica 6 febbraio 2006 n. 38.
Quest’ultima ha istituito presso il Ministero dell'interno il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia su internet, al fine di raccogliere tutte le segnalazioni riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori.
Inoltre sono stati previsti specifici obblighi a carico dei fornitori di servizi della società dell’informazione: essi hanno un obbligo di segnalazione al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, di qualsiasi soggetto che, a qualunque titolo, diffonda, distribuisca o faccia commercio di materiale pedopornografico.
I medesimi fornitori, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività.
La tutela dei minori in internet rileva anche sotto un altro aspetto: l’accesso a contenuti destinati ad un pubblico esclusivamente adulto.
Al riguardo, il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 ha previsto la predisposizione di un nuovo Codice Media e minori, recante misure autoregolamentari applicabili non solo al settore televisivo, ma anche ai videogiochi, alla telefonia e, appunto, ad internet.
Attualmente esiste, accanto al Codice Tv e Minori, un codice di autoregolamentazione approvato dal Ministero dello Sviluppo economico nel 2003 e predisposto da alcune associazioni di internet providers.
Tale codice fornisce una serie di indicazioni vincolanti gli internet provider aderenti; tali prescrizioni attengono in particolare alla messa a disposizione di servizi di navigazione differenziata e di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato, nonché all’impiego di identificatori d’età, al fine di evitare l’accesso dei minori a programmi ad essi inadatti; e da ultimo il rispetto di idonee misure volte a garantire la tutela della privacy, salvaguardando altresì i minori dai rischi della pedopornografia.
A window over a world where the law becomes a tool at the service of creativity, technology and social growth.
2012/11/29
2012/11/15
Agenda digitale europea: novità in materia di diritto d’autore
L’evoluzione dei modelli di business e la crescente autonomia dei consumatori in ambito digitale impongono un costante monitoraggio della normativa vigente in tema di diritto d’autore, al fine di verificarne l’adeguatezza in relazione alla tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti (titolare dei diritti, utilizzatore, consumatore).
La Commissione europea ha recentemente rilevato l’opportunità di un proprio intervento volto ad aggiornare ed armonizzare il quadro normativo vigente in materia.
Com’è noto, qualora si presti un servizio che comprende lo sfruttamento dell’opera protetta di un autore, come ad esempio un brano musicale, è necessario ottenere un’apposita licenza da parte dei titolari dei diritti (autori, interpreti o esecutori, produttori). Ed in alcuni settori, come in quello musicale, le società di gestione collettiva dei diritti svolgono un ruolo cruciale: esse, infatti, forniscono servizi sia ai titolari dei diritti sia agli utilizzatori, occupandosi tra l’altro della concessione di licenze, della gestione dei proventi dei diritti, dei pagamenti dovuti ai titolari dei diritti e l’esecuzione dei diritti stessi.
La Commissione si propone, dunque, innanzitutto di far sì che la gestione collettiva dei diritti divenga più efficace, accurata, trasparente e responsabile; e ciò in ragione del forte impatto che l’attività di tali società ha sullo sfruttamento dei diritti d’autore. Non si può ignorare, infatti, la preoccupazione destata da talune società in ambito europeo in relazione alla scarsa trasparenza e alla inefficienza manifestata nei rapporti, soprattutto economici, con i titolari dei diritti. Ciò che si traduce in un impatto fortemente negativo sul mercato.
Di qui l’obiettivo della Commissione di regolamentare in maniera puntuale e rigorosa l’organizzazione di tali società nonché l’adesione alle stesse basata su criteri rigorosamente oggettivi. Particolarmente rilevante, inoltre, è l’insieme di norme tese a garantire una gestione finanziaria efficace e trasparente: in tale ottica la Commissione propone, per un verso, che le entrate riscosse in seguito allo sfruttamento dei diritti rappresentati siano distinte dalle attività della società e siano gestite nel rispetto di condizioni rigorose e, per altro verso che le società di gestione paghino gli importi dovuti ai titolari dei diritti in maniera accurata e tempestiva.
Altrettanto fondamentale è la previsione di obblighi di informazione, tra cui rilevano in particolare: l’obbligo di informare i titolari dei diritti sugli importi riscossi e pagati, nonché sulle spese di gestione addebitate; l’obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dai titolari dei diritti, da altre società e dagli utilizzatori; ed infine l’obbligo di pubblicare una relazione di trasparenza annuale ed i documenti di bilancio.
In secondo luogo, la Commissione mira a costruire, in ragione dello sviluppo di un mercato unico dei contenuti culturali online, un regime delle licenze sui diritti d’autore più agevole ed efficace, con particolare riguardo alle opere musicali in ambito transfrontaliero.
La frammentarietà territoriale dei servizi musicali online è accompagnata, infatti, da una frammentazione del mercato europeo con conseguente pregiudizio, da un lato, delle potenzialità
delle licenze in termini di portata geografica e compenso e, dall’altro, della fruibilità dei repertori musicali. Di qui, pertanto, l’intento di facilitare la concessione di licenze multi-territoriali da parte di società di gestione collettive per i diritti d’autore su opere musicali per la fornitura di servizi online. Ciò purché le società di gestione abbiano la capacità di trattare in modo efficace e trasparente i dati necessari per lo sfruttamento delle licenze, nonché di controllare l’utilizzo effettivo delle opere coperte dalle licenze e siano, infine, in grado di garantire pagamenti tempestivi ai titolari dei diritti.
La proposta di direttiva sopra esaminata rappresenta un passo molto importante nella revisione della disciplina del settore e, come era ragionevole attendersi, ha suscitato un acceso dibattito tra tutti i protagonisti coinvolti - in primis le società di gestione collettiva - ma l’ultima parola resta al Parlamento e al Consiglio Europeo che dovranno esprimere, nei mesi a venire, la loro approvazione.
DDL Diffamazione: un sospiro di sollievo per i blogger
Ancora una volta salvi! Il disegno di legge sulla diffamazione aveva fatto tremare nuovamente i blogger, per il timore di veder loro estese le norme previste per la diffamazione a mezzo stampa.
Tutti concordiamo sull’idea che talune attività svolte in internet debbano essere opportunamente regolamentate per la sicurezza degli utenti, ma c’è una sfera in cui occorre muoversi con prudenza, ossia quella della libertà di manifestazione del pensiero.
E la sensazione che si avverte è che la nostra società non sia ancora matura per una regolamentazione efficace ed equilibrata di tale ambito.
Non solo devono considerarsi le difficoltà connesse alla individuazione di un regime che tenga conto delle diverse esigenze di un mondo così variegato come quello dei blog e dei siti affini, ma più di tutto non può ignorarsi il rischio di un asservimento della disciplina legislativa a logiche estranee al mondo dell’informazione ed il rischio, ancor più grave, di una sua strumentalizzazione in fase applicativa; strumentalizzazione che, di fatto, potrebbe in taluni casi portare ad una vera e propria repressione della libertà di pensiero.
I blog rappresentano uno strumento di democrazia e, come tali dunque, devono essere improntati ad un regime di libertà. “Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. E tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera”. Questo è quanto statuito dall’articolo 10 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e questi sono i principi fondamentali cui, necessariamente, deve essere orientato il nostro ordinamento.
Con ciò non si vuol sostenere che la democrazia nella rete debba tradursi in anarchia: l’esercizio di queste libertà, infatti, comporta “doveri e responsabilità”, come recita lo stesso articolo innanzi citato. Doveri e responsabilità che si traducono, innanzitutto, nel rispetto della privacy e della reputazione altrui.
Il concetto di democrazia in internet trova, infatti, una duplice declinazione: libertà di pensiero e rispetto dei diritti dei terzi. Come conciliare e bilanciare queste esigenze?
La soluzione, intuitivamente, prima che legislativa è innanzitutto culturale; una soluzione che probabilmente richiede uno sforzo ben maggiore, ma che senza dubbio reca in sé un importante valore aggiunto in termini di crescita sociale.
In quest’ottica dovrebbe essere incentivato maggiormente anche il ricorso a codici di autodisciplina. Non mancano infatti esempi in cui l’autonomia e l’autoregolamentazione hanno condotto a risultati soddisfacenti, e ciò nella misura in cui sono riuscite a promuovere una vera e propria responsabilizzazione dei singoli.
L’intervento del legislatore sarà, dunque, ben accetto soltanto ove dettato da un bisogno imperativo che lo renda imprescindibile e purché contenuto nei limiti codificati dalla precitata Convezione; e ciò affinché si possa approdare ad un sistema di regole coerente ed equilibrato che, frutto di una intensa e mirata attività di studio e approfondimento, tenga conto di tutte le esigenze e di tutti gli interessi in gioco.
2012/10/12
Pubblicità televisiva: un nuovo format in arrivo!
Quando si pensa alla pubblicità televisiva la mente corre immediatamente agli spot tradizionali; eppure siamo in presenza di un mondo molto più ricco e variegato, un mondo che tende ad arricchirsi di soluzioni sempre più innovative.
Osservando il panorama non solo italiano ma anche europeo possiamo notare come il settore della pubblicità televisiva cerchi di rispondere con nuove risorse alla crisi che l’economia mondiale ha registrato negli ultimi due anni.
Non sono pochi gli ostacoli che le concessionarie si trovano oggi ad affrontare, in uno scenario caratterizzato non solo dalla timidezza delle aziende ad acquistare spazi pubblicitari, ma anche dalla forte crescita registrata dai media digitali.
Per un verso, infatti, non si può nascondere che la pubblicità televisiva, pur garantendo risultati incisivi, presenti dei costi maggiori, risultando addirittura proibitiva per le aziende di minori dimensioni, le quali tendono a ricercare soluzioni alternative nella realtà digitale.
Per altro verso neanche si può ignorare l’aumento dei contenuti fruibili sul web e la particolare attenzione rivolta a questi ultimi dagli utenti; circostanza che ha stimolato ulteriormente l’impiego della rete per la veicolazione di messaggi promozionali. Si pensi, ad esempio, alla grande crescita dei video on demand, soprattutto negli Stati Uniti, ove si stima che il valore potenziale delle inserzioni all’interno di tali video sia pari ad un miliardo di dollari.
Se questo è il panorama complessivo, non stupisce che le aziende del settore radiotelevisivo siano corse ai ripari con il lancio di nuovi format pubblicitari, che possano rendere il settore più dinamico e competitivo.
Un esempio è dato dal recente lancio di “Like”, il nuovo format firmato Sky e caratterizzato dalla diffusione di cortometraggi della durata di 120 secondi.
Le principali novità sono date innanzitutto dalla lunga durata del messaggio pubblicitario rispetto ai format tradizionali, nonché dal pubblico “specifico” cui tali comunicazioni promozionali sono destinate: i cortometraggi, infatti, pubblicizzeranno unicamente prodotti di lusso, dalla moda alla tecnologia, dalle auto al turismo. I messaggi, inoltre, non saranno veicolati unicamente sui canali televisivi ma saranno riproposti su un sito web dedicato, ove gli utenti potranno visionare i prodotti, scoprirne i dettagli e provvedere all’acquisto.
“Like” sintetizza, dunque, un nuovo modo di fare pubblicità, sfruttando tutte le risorse e i canali disponibili, coniugando il momento della promozione con quello della vendita e, soprattutto muovendo da un concetto chiave, oggi fondamentale: distinguere i target e offrire al pubblico esattamente ciò che desidera.
2012/07/26
Suoni, colori e profumi: la registrazione dei marchi non convenzionali. Parte Prima: I colori.
Quando parliamo di marchi, immediatamente pensiamo a disegni, parole o simboli con i quali un’impresa contraddistingue la propria attività. Tuttavia, in un contesto in cui il marchio rappresenta un vero e proprio strumento di comunicazione, l’immaginazione corre verso soluzioni innovative e fantasiose: suoni, colori, profumi che, in associazione ai prodotti di una determinata impresa, siano in grado di far leva sulla sfera emozionale del consumatore.
Soluzioni già attuali, altre future o futuribili. Tutte, in ogni caso, innovative. Ma è possibile registrare marchi non convenzionali? Ed entro quali limiti?
L’articolo 7 del Codice della Proprietà Industriale stabilisce che: “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.
Secondo autorevoli giuristi l’articolo 7 contiene un elenco soltanto esemplificativo dei possibili marchi registrabili, il che apre senz’altro la strada alla registrazione di “segni” non convenzionali.
Partiamo dai colori, una delle ipotesi più intriganti, rinviando ai prossimi articoli l’analisi di suoni e profumi.
La strada per la registrazione di un marchio di colore, va detto, è irta di ostacoli ma rappresenta sicuramente una sfida per i professionisti del settore.
Naturalmente va precisato che le maggiori riserve attengono alla registrazione di colori puri e semplici e non già di combinazioni cromatiche, le quali –come segnalato– sono comunque contemplate dal Codice della Proprietà Industriale.
I detrattori ritengono che numerose ragioni ostino alla registrazione di un marchio di colore .
In primo luogo osservano che essa sia incompatibile con l’interesse generale alla salvaguardia della libera disponibilità dei colori da parte di tutti gli imprenditori, stante il numero ridotto della gamma di tinte esistenti. Un diverso ragionare, si osserva, potrebbe dar vita a situazioni, intollerabili, di monopolio all’interno dei singoli mercati.
In realtà tale preoccupazione è condivisibile solo in parte.
Certamente potrebbe assistersi ad una grave distorsione della concorrenza, qualora si registrasse un colore descrittivo e tipico di una classe di prodotti. Immaginiamo, ad esempio, la registrazione del marchio rosso per un vino dello stesso colore; o la registrazione di un marchio arancione per una marmellata di arance. In questi casi è evidente che verrebbero pregiudicati gli altri produttori delle medesime merci. Chiaramente diversa, invece, è l’ipotesi di un’associazione del tutto arbitraria e fantasiosa tra un prodotto o un servizio ed un colore che non sia “tipico” di quel mercato. E quanto più sarà libero e arbitrario il collegamento tanto più “registrabile” sarà il marchio.
Una prima obiezione sembra dunque superata. Ma è solo l’inizio.
Uno degli argomenti più difficili da superare sembra essere rappresentato dalla carenza di “distintività” del marchio di colore, e ciò quantomeno nella fase iniziale di commercializzazione del bene o del servizio. Si ritiene, cioè, che il colore, in assenza di altri elementi grafici, non sia in grado di far presumere di per sé l’origine imprenditoriale del prodotto: “i colori, se è vero che ben possono trasmettere talune associazioni di idee e suscitare sentimenti, per contro risultano poco idonei, per loro natura, a comunicare informazioni precise”. Di conseguenza i colori non sarebbero in grado di realizzare l’obiettivo finale, rappresentato dalla consapevole reiterazione delle esperienze d’acquisto. Da qui la conclusione, contenuta in alcune celebri sentenze, secondo cui la registrazione potrebbe aver luogo “solo provando il preuso del colore come marchio o provando che lo stesso, nel corso del tempo e mediante la spendita presso il pubblico, abbia acquisito capacità distintiva; sia, cioè, divenuto riconoscibile ai consumatori come marchio di una determinata impresa”.
In realtà, anche tali argomenti non sembrano del tutto condivisibili.
In primo luogo, il colore è un validissimo strumento di comunicazione che, più di altri elementi grafici, è in grado di colpire l’attenzione del consumatore: il colore viene immediatamente recepito e assorbito dall’inconscio, creando associazioni chiare e durature.
In secondo luogo, subordinare la registrazione di un marchio di colore ad un previo uso che ne dimostri la riconoscibilità presso il pubblico significa stravolgere la disciplina degli impedimenti sancita dal diritto nazionale e dell’Unione Europea e, di più ancora, creerebbe un’ingiustificata e ingiustificabile disparità di trattamento tra i marchi.
D’altronde una strada per il superamento di tali censure esiste ed è contenuta proprio nelle stesse sentenze portatrici di un’interpretazione tanto restrittiva.
Nella celebre sentenza Libertel, infatti, può leggersi che “in circostanze eccezionali”, cioè quando “il numero dei prodotti o dei servizi per i quali venga richiesta la registrazione del marchio risulti limitato”, esso possa essere considerato “intrinsecamente distintivo”.
Ed ancora, come si accennava in precedenza, è stato riconosciuto potere individualizzante ai “colori con tonalità molto particolari o del tutto inusuali rispetto al prodotto cui sono applicati, che non abbiano una funzione descrittiva del prodotto, ma siano collegati ad esso da un accostamento di pure fantasia con carattere originale”.
Assumendo, dunque, che per quanto ostacolata la registrazione di colori sia possibile, cerchiamo di capire come proporre efficacemente la domanda di registrazione di un colore primario, ovvero di una tonalità o di una combinazione cromatica.
La giurisprudenza richiede, per la registrazione di un colore, che lo stesso risponda a tre requisiti: deve costituire un segno di comunicazione d’impresa. Deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese. Deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica.
Si precisa, altresì, che la rappresentazione grafica, funzionale alla definizione del marchio, deve essere di per sé completa, in modo tale da individuare con chiarezza e precisione l’oggetto esatto della tutela conferita attraverso il marchio registrato al suo titolare.
A tal fine, è stato osservato che i colori o le combinazioni cromatiche, disegnati astrattamente e senza contorno in una domanda di registrazione, e le cui tonalità siano enunciate con riferimento ad un campione di colore e precisate secondo una classificazione di colori internazionalmente riconosciuta, possono costituire un valido marchio, purché nel contesto nel quale sono impiegati, si presentino effettivamente come un segno e, alla domanda di registrazione segua l’impiego di tali colori secondo uno schema predeterminato e costante; ciò poiché non si ritiene ammissibile una combinazione di colori in tutte le forme e gli schermi immaginabili e di volta in volta variabili.
Naturalmente quelli proposti sono soltanto alcuni profili di un discorso più complesso, ma con i quali si desidera offrire alle imprese uno spunto per sperimentare, innovare, in una parola andare oltre.
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2012/06/19
Social Media: come tutelare il marchio d'impresa?
Di seguito l'articolo estratto dalla rubrica "Diritto e Comunicazione" che curo per il Social Business Comunicazione Italiana (Link all Articolo originale)
Nell'articolo sintetizzo brevemente gli spunti offerti in occasione del mio intervento al Forum della Comunicazione tenutosi al Palazzo dei Congressi di Roma lo scorso 5 giugno.
"In occasione del Forum della Comunicazione 2012 abbiamo offerto alcuni spunti sul rapporto tra social media e protezione del marchio d’impresa. In particolare abbiamo osservato come la maggiore visibilità del brand su internet, nell’implicare anche una maggiore esposizione a commenti e recensioni negative, possa determinare ripercussioni sulla reputazione del marchio. Un rischio che tuttavia può essere contenuto, non solo attraverso una efficace attività di monitoraggio e livellamento dei feedback, ma anche e soprattutto attraverso una politica intesa a tutelare in via preventiva l’immagine aziendale, agendo su tutti quei fattori suscettibili di incidere negativamente sulla stessa.
In questa ottica si colloca, per esempio, il rispetto delle norme in tema di pubblicità e, più in generale, in tema di tutela dei consumatori, al fine di evitare che pratiche non corrette o carenze informative possano, di fatto, frustrare l’attività di coinvolgimento e fidelizzazione degli utenti.
Successivamente abbiamo posto l’accento sulla necessità di una maggiore responsabilizzazione dell’azienda, insistendo sull’importanza del ricorso a tre strumenti chiave per la protezione del brand: registrazione dei marchi; monitoraggio dell’attività su internet; predisposizione di un piano di tutela adeguato. E, con particolare riguardo alla registrazione, si è osservato come già in tale sede sia possibile adottare una serie di accorgimenti in grado di estendere il livello di protezione del marchio. Rinviando, tuttavia, l’approfondimento di quest’argomento ad altra occasione, appare utile soffermarsi su un ulteriore aspetto, ovvero sui margini di tutela a fronte di condotte illegittime dei competitor. Immaginiamo, per esempio, l’apertura di un falso account o di un gruppo recante un marchio identico o simile a quello della nostra azienda, o l’impiego dello stesso su pagine estranee alla nostra attività.
Nel mutato contesto dei social media, in cui vengono enfatizzate le funzioni pubblicitarie e di investimento del brand aziendale, anche l’ambito di protezione dello stesso tende a subire un progressivo ampliamento: non si ha più riguardo al marchio tradizionalmente inteso come mero strumento di indicazione dell’origine imprenditoriale dei beni, ma come strumento più che mai inteso a tutelare gli investimenti effettuati dal titolare. Tutela, dunque, contro l’offuscamento e la corrosione in seguito ad abusi che possano pregiudicare l’efficacia distintiva o la reputazione del marchio, ma anche tutela contro il parassitismo connesso a condotte intese a beneficiare fraudolentemente della notorietà e del potere attrattivo del brand.
Il tema della protezione del marchio nell’ambito dei social media impone tra l’altro delicate riflessioni sul bilanciamento degli interessi in gioco. Ci muoviamo, infatti, in una realtà in cui aumentano i soggetti coinvolti e gli interessi rilevanti; compare, tra gli altri, un nuovo interesse: quello del titolare del social network a non veder limitata la propria libertà imprenditoriale, o compromesso - in qualsiasi modo- il proprio business. E ciò si riflette, evidentemente, anche sulla valutazione dei profili di responsabilità ad esso addebitabili in ipotesi di abuso del marchio altrui attraverso la piattaforma: problema che viene risolto, tendenzialmente, ricorrendo al principio generale secondo cui il provider risponde degli illeciti commessi sulla propria piattaforma solo quando sia a conoscenza di tali attività e vi abbia contribuito, ovvero non si sia attivato per la rimozione delle pagine e/o dei contenuti illegittimi nonostante la richiesta del titolare del marchio leso o delle autorità.
Quelli accennati sono solo alcuni dei profili e delle considerazioni che la moderna comunicazione d’impresa impone, ma resta un dato di fatto e cioè l’enorme potenziale innovativo dei social network in rapporto alla spendibilità del marchio d’impresa e la necessità, allo stesso tempo, per ciascuna azienda di vedere adeguatamente tutelato il proprio brand".
Questo tema sarà oggetto di ulteriori approfondimenti in occasione di un ciclo di seminari e convegni che svolgeremo in autunno.
Inoltre, chiunque volesse maggiori informazioni al riguardo può contattarmi all'indirizzo e-mail avv.criromano@gmail.com oppure cristina.romano@lawtaxorg.com.
E' possibile, altresì, visitare la pagina del mio dipartimento sul sito di Metis Legal and Tax reperibile all'indirizzo www.lawtaxorg.com.
Nell'articolo sintetizzo brevemente gli spunti offerti in occasione del mio intervento al Forum della Comunicazione tenutosi al Palazzo dei Congressi di Roma lo scorso 5 giugno.
"In occasione del Forum della Comunicazione 2012 abbiamo offerto alcuni spunti sul rapporto tra social media e protezione del marchio d’impresa. In particolare abbiamo osservato come la maggiore visibilità del brand su internet, nell’implicare anche una maggiore esposizione a commenti e recensioni negative, possa determinare ripercussioni sulla reputazione del marchio. Un rischio che tuttavia può essere contenuto, non solo attraverso una efficace attività di monitoraggio e livellamento dei feedback, ma anche e soprattutto attraverso una politica intesa a tutelare in via preventiva l’immagine aziendale, agendo su tutti quei fattori suscettibili di incidere negativamente sulla stessa.
In questa ottica si colloca, per esempio, il rispetto delle norme in tema di pubblicità e, più in generale, in tema di tutela dei consumatori, al fine di evitare che pratiche non corrette o carenze informative possano, di fatto, frustrare l’attività di coinvolgimento e fidelizzazione degli utenti.
Successivamente abbiamo posto l’accento sulla necessità di una maggiore responsabilizzazione dell’azienda, insistendo sull’importanza del ricorso a tre strumenti chiave per la protezione del brand: registrazione dei marchi; monitoraggio dell’attività su internet; predisposizione di un piano di tutela adeguato. E, con particolare riguardo alla registrazione, si è osservato come già in tale sede sia possibile adottare una serie di accorgimenti in grado di estendere il livello di protezione del marchio. Rinviando, tuttavia, l’approfondimento di quest’argomento ad altra occasione, appare utile soffermarsi su un ulteriore aspetto, ovvero sui margini di tutela a fronte di condotte illegittime dei competitor. Immaginiamo, per esempio, l’apertura di un falso account o di un gruppo recante un marchio identico o simile a quello della nostra azienda, o l’impiego dello stesso su pagine estranee alla nostra attività.
Nel mutato contesto dei social media, in cui vengono enfatizzate le funzioni pubblicitarie e di investimento del brand aziendale, anche l’ambito di protezione dello stesso tende a subire un progressivo ampliamento: non si ha più riguardo al marchio tradizionalmente inteso come mero strumento di indicazione dell’origine imprenditoriale dei beni, ma come strumento più che mai inteso a tutelare gli investimenti effettuati dal titolare. Tutela, dunque, contro l’offuscamento e la corrosione in seguito ad abusi che possano pregiudicare l’efficacia distintiva o la reputazione del marchio, ma anche tutela contro il parassitismo connesso a condotte intese a beneficiare fraudolentemente della notorietà e del potere attrattivo del brand.
Il tema della protezione del marchio nell’ambito dei social media impone tra l’altro delicate riflessioni sul bilanciamento degli interessi in gioco. Ci muoviamo, infatti, in una realtà in cui aumentano i soggetti coinvolti e gli interessi rilevanti; compare, tra gli altri, un nuovo interesse: quello del titolare del social network a non veder limitata la propria libertà imprenditoriale, o compromesso - in qualsiasi modo- il proprio business. E ciò si riflette, evidentemente, anche sulla valutazione dei profili di responsabilità ad esso addebitabili in ipotesi di abuso del marchio altrui attraverso la piattaforma: problema che viene risolto, tendenzialmente, ricorrendo al principio generale secondo cui il provider risponde degli illeciti commessi sulla propria piattaforma solo quando sia a conoscenza di tali attività e vi abbia contribuito, ovvero non si sia attivato per la rimozione delle pagine e/o dei contenuti illegittimi nonostante la richiesta del titolare del marchio leso o delle autorità.
Quelli accennati sono solo alcuni dei profili e delle considerazioni che la moderna comunicazione d’impresa impone, ma resta un dato di fatto e cioè l’enorme potenziale innovativo dei social network in rapporto alla spendibilità del marchio d’impresa e la necessità, allo stesso tempo, per ciascuna azienda di vedere adeguatamente tutelato il proprio brand".
Questo tema sarà oggetto di ulteriori approfondimenti in occasione di un ciclo di seminari e convegni che svolgeremo in autunno.
Inoltre, chiunque volesse maggiori informazioni al riguardo può contattarmi all'indirizzo e-mail avv.criromano@gmail.com oppure cristina.romano@lawtaxorg.com.
E' possibile, altresì, visitare la pagina del mio dipartimento sul sito di Metis Legal and Tax reperibile all'indirizzo www.lawtaxorg.com.
2012/06/06
Forum della Comunicazione 2012
Quest'anno il Forum della Comunicazione ha avuto un sapore diverso, poichè sono intervenuta per la prima volta come Partner e Speaker, proponendo il tema: "Il marchio d'impresa nell'era dei social network. opportunità e profili legali".
Nonostante un problema tecnico che ci ha impedito di accompagnare l'intervento con la proiezione delle slides, sono molto soddisfatta di questo Forum.
Innanzitutto sono contenta per il boom di registrazioni allo speech, poichè ciò significa che stiamo lavorando sui temi giusti; e poi sono soddisfatta dei riscontri positivi che abbiamo ricevuto in seguito all'intervento.
Il tema proposto si inserisce in un più ampio calendario di seminari in tema di diritto della comunicazione e nuove tecnologie, destinati ad imprese, professionisti e cultori della materia, che sto approntando con la collaborazione dei colleghi del network Metis Legal & Tax. Se lo desiderate, potete proporre argomenti di vostro interesse, scrivendo all'indirizzo e-mail avv.criromano@gmail.com oppure all'indirizzo cristina.romano@lawtaxorg.com.
Segnalo che, a breve, pubblicheremo le slides ed il video dell'intervento.
Per qualsiasi aggiornamento...seguite il mio Blog!
Nonostante un problema tecnico che ci ha impedito di accompagnare l'intervento con la proiezione delle slides, sono molto soddisfatta di questo Forum.
Innanzitutto sono contenta per il boom di registrazioni allo speech, poichè ciò significa che stiamo lavorando sui temi giusti; e poi sono soddisfatta dei riscontri positivi che abbiamo ricevuto in seguito all'intervento.
Il tema proposto si inserisce in un più ampio calendario di seminari in tema di diritto della comunicazione e nuove tecnologie, destinati ad imprese, professionisti e cultori della materia, che sto approntando con la collaborazione dei colleghi del network Metis Legal & Tax. Se lo desiderate, potete proporre argomenti di vostro interesse, scrivendo all'indirizzo e-mail avv.criromano@gmail.com oppure all'indirizzo cristina.romano@lawtaxorg.com.
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