2015/07/15

Germany: online archives and the right to be forgotten

On July 7, 2015, the Hamburg Court of Appeal decided that the “right to be forgotten” can also be asserted vis-à-vis by the operator on an online archive.
The claim, against the publisher of a national daily newspaper,  was about the availability of old news in an online archive. In particular, this archive included some articles regarding a criminal suit against the claimant. He complained that these articles could be found among the top three search results on google.de by entering his name.
The Hamburg District Court dismissed the complaint in its judgment, stating that the plaintiff was not entitled to ask the publisher to delete or amend the articles in the archive, because of the absence of damages to his fundamental rights.
Instead, the Court of Appeal stated that, although the claimant didn't have the right to obtain the deletion of the articles from the online archive, the appeal was well-founded insofar as he called for the defendant to modify the articles in question in such a way that they did not appear in lists of search results when his name was entered into internet search engines, in order to protect his public reputation  (pursuant to the 1004(1), first sentence of the Bürgerliches Gesetzbuch (Civil Code - BGB) in conjunction with general personality law).





2015/05/20

Freedom of Expression: new guidelines

On May 12, 2014, the Council of the European Union adopted the EU Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline, in order to: (i) explain the international human rights standards on freedom of opinion and expression,  (ii) provide a guidance to officials of the EU Institutions and member states for their work in third countries, (iii) contribute to preventing potential violations of the right to freedom of opinion and expression.
Hence, the guidelines identify some priority areas: a) combating violence, persecution, harassment and intimidation of individuals, including journalists and other media actors, because of their exercise of the right to freedom of expression online and offline, and combating impunity for such crimes; b) promoting laws and practices that protect freedom of opinion and expression; c) promoting media freedom and pluralism and fostering an understanding among public authorities of the dangers of unwarranted interference with impartial/critical reporting; d) promoting and respecting human rights in cyberspace and other information and communication technologies; e) promoting best practices by companies; f) promoting legal amendments and practices aimed at strengthening data protection and privacy online/offline.
The guidelines identify the following tools in order to ensure the protection of the freedom of expression: a) political dialogues and high level visits; b) monitoring, assessing and reporting on freedom of expression; c) public statements and demarches; d) financial instruments; e) public diplomacy in multilateral fora; f) media freedom and pluralism in the EU enlargement policy; g) promoting Council of Europe and OSCE acquis; h) trade measures; i) training and technical exchanges; l) capacity building.

2015/04/30

Germany: the first decision of the ZAK in matter of virtual product placement

On April 15, 2014, the Kommission für Zulassung und Aufsicht issued its first decision in matter of virtual product placement.
The decision was about a 15-second sequence of a poster advertising in the film “Hansel &Gretel: Witch Hunters” (RTL2 programme “Berlin Tag & Nacht”, 2013). In the opinion of the Kommission, the sequence did not breach the Land media authorities’ advertising regulations, because the product placement did not appear artificial and forced, as well as it respected the regulation on the matter, like labelling, independence of the broadcaster, no excessive prominence of the product).

2015/03/16

Germany: surreptious advertising

On March, 9 2015, the Bavarian Administrative Court, ruled that the repeated appearance of a logo during a television programme constitutes illegal surreptitious advertising. 
The case no. 7 B 14/1605 concerned the broadcast of the programme ‘Learn from the Pros’ by TV channel Sport1, in which the logo of an internet provider was showed in every shot and in particular when viewers were paying particularly close attention. Moreover, at the end of the programme, viewers were encouraged to visit the website of the internet provider.
In the opinion of the Court, the intensity and the frequency of the logo in the programme, as well as the lack of an advertising label demonstrated the intention to mislead the viewers.


2014/12/23

Garante della privacy: provvedimenti sul diritto all'oblio

Riporto di seguito un estratto della newsletter del Garante Privacy, consultabile sul sito dell'autorità.
"Il Garante privacy ha adottato i primi provvedimenti in merito alle segnalazioni presentate da cittadini dopo il mancato accoglimento da parte di Google delle loro richieste di deindicizzare pagine presenti sul web che riportavano dati personali ritenuti non più di interesse pubblico. A seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia europea sul diritto all'oblio, Google è infatti tenuta a dare un riscontro alle richieste di cancellazione, dai risultati della ricerca, delle pagine web che contengono il nominativo del richiedente reperibili utilizzando come parola chiave il nome dell'interessato.
La società deve valutare di volta in volta vari elementi quali ad esempio: l'interesse pubblico a conoscere la notizia, il tempo trascorso dall'avvenimento, l'accuratezza della notizia e la rilevanza della stessa nell'ambito professionale di appartenenza. Di fronte al diniego di Google, gli utenti italiani possono rivolgersi al Garante per la privacy o all'autorità giudiziaria.
Le segnalazioni e i ricorsi pervenuti al Garante, riguardano la richiesta di deindicizzazione di articoli relativi a vicende processuali ancora recenti e in alcuni casi non concluse.
In sette dei nove casi [doc. web nn. 3623819, 3623851, 3623897, 3623919, 3623954, 3624003 e 3624021] definiti il Garante non ha accolto la richiesta degli interessati, ritenendo che la posizione di Google fosse corretta in quanto è risultato prevalente l'aspetto dell'interesse pubblico ad accedere alle informazioni tramite motori di ricerca, sulla base del fatto che le vicende processuali sono risultate essere troppo recenti e non ancora espletati tutti i gradi di giudizio.
In due casi [doc. web nn. 3623877 e 3623978], invece, l'Autorità ha accolto la richiesta dei segnalanti. Nel primo, perché nei documenti pubblicati su un sito erano presenti numerose informazioni eccedenti, riferite anche a persone estranee alla vicenda giudiziaria narrata. Nel secondo, perché la notizia pubblicata era inserita in un contesto idoneo a ledere la sfera privata della persona. Tutto ciò in violazione delle norme del Codice privacy e del codice deontologico che impone di diffondere dati personali nei limiti dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" e di non descrivere abitudini sessuali riferite a una determinata persona identificata o identificabile. L'Autorità ha quindi prescritto a Google di deindicizzare le url segnalate".

2014/10/30

Garante Privacy: email promozionali senza consenso

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato da una società che inviava email promozionali agli utenti che avevano sottoscritto un form online per la ricezione di newsletter.
Il Garante ha ribadito il principio per il quale i cittadini devono poter essere in grado di decidere liberamente se ricevere o meno comunicazioni promozionali, al di là del consenso prestato per la ricezione di newsletter. 
Da tale declaratoria discende dunque l'inibizione alla prosecuzione del trattamento per finalità promozionali. Qualora l'azienda intenda inviare email di questo tipo dovrà modificare il form di registrazione in modo da consentire agli utenti la possibilità di esprimere, un preventivo e specifico consenso per la ricezione di email promozionali. 
L'Autorità sta valutando, con separato provvedimento, l'applicazione della sanzione amministrava per l'illecito commesso.

2014/10/22

Garante Privacy: Big Data nelle statistiche nazionali

Il Garante ha dato l'ok allo schema di Programma statistico nazionale 2014-2016 predisposto dall'Istat, che prevede la possibilità di utilizzare i Big Data di telefonia mobile, al fine di stimare, a livello aggregato, i flussi di mobilità intercomunali delle persone. 
A tal fine tratta i dati relativi al "call detail record" (cdr), ossia  un numero progressivo assegnato dal gestore telefonico all'utente che effettua la chiamata, al quale vanno aggiunte le informazioni relative al Comune nel quale si trova la cella di effettuazione, la data e l'ora della chiamata. 
Il Garante, tuttavia, ha richiesto precise garanzie a tutela degli interessati, dato il rischio di giungere ad una re-identificazione dell'interessato attraverso informazioni apparentemente anonime.
In particolare l'Istat dovrà fare in modo che sia esclusa qualsiasi possibilità di raccordo tra il cdr e gli identificativi originali. Inoltre, dovranno essere oscurate le frequenze di flusso inferiori a tre unità.
Il Garante si è infine riservato di svolgere controlli mirati anche sui trattamenti svolti dai gestori telefonici.