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2013/10/15

Diritto d’autore: lo schema di regolamento dell’Agcom e i contenuti online

La consultazione pubblica indetta dall’Agcom lo scorso 25 luglio sui contenuti dello schema di regolamento di cui alla delibera 452/13/CONS in tema di diritto d’autore è giunta al termine. Si attende adesso che ne siano resi noti gli esiti.
Il tema è sicuramente scottante, posto che si tratta di bilanciare interessi fortemente contrapposti: da un lato la libertà della rete e la libertà di espressione degli utenti intesa nel senso più ampio, e dall’altro la necessità di tutelare i diritti dei soggetti legittimati sui contenuti digitali.
Il problema centrale sta nel fatto che l’attuale regolamentazione e relativa interpretazione non consentono di creare il giusto contemperamento tra tali interessi, oscillando tra soluzioni estremamente rigorose e restrittive e soluzioni del tutto inefficienti in punto di tutela.
Sebbene lo schema proposto dall’Agcom contenga, ancora una volta, profili discutibili e immancabili incongruenze, si apprezzano alcuni aspetti positivi, tra cui:
- l’esclusione degli utenti finali, ossia dei downloader, dall’ambito soggettivo del regolamento;
- lo sviluppo di forme di autoregolamentazione da parte degli internet service provider per incentivare e promuovere l’offerta legale dei contenuti digitali;
- l’esclusione degli onerosi obblighi di filtraggio preventivo da parte degli internet service provider; soluzione che riflette peraltro l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
- la previsione di un intervento mirato dell’internet service provider per la rimozione dei contenuti nelle ipotesi di richiesta da parte del titolare dei diritti;
- la previsione dell’intervento dell’Agcom nelle sole ipotesi in cui l’internet service provider non abbia provveduto alla rimozione dei contenuti illegittimi.
Pur rinviando un esame più approfondito del testo del regolamento ad un momento successivo, ossia all’eventuale definitiva approvazione dello stesso, intanto prendiamo atto del tentativo di un approccio alla materia più equilibrato e costruttivo rispetto al passato. Almeno nelle intenzioni.

2012/05/07

Corte di Giustizia: limiti alla tutela del software


Con sentenza del 2 maggio 2012, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in tema di tutela del software, ponendo alcuni fondamentali principi.
La questione sottoposta alla Corte, imperniata sull’interpretazione dell’articolo 1 della direttiva 91/250/CEE  (tutela giuridica dei programmi per elaboratore) e dell’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE (diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione) nasceva da una controversia tra la SAS Institute Inc. e la World Programming Ltd  riguardo ad un’azione per contraffazione proposta dalla prima per la violazione del suo diritto d’autore sui programmi per elaboratore e sui manuali d’uso relativi al suo sistema informatico di banche dati.  La SAS, infatti, aveva realizzato un insieme integrato di programmi per l’effettuazione di operazioni di elaborazione e di analisi di dati; dal canto suo la WPL aveva legalmente acquistato copie della versione per l’apprendimento del sistema SAS, fornite su licenza in base alla quale i diritti del titolare erano limitati a fini non di produzione, e aveva sviluppato un proprio sistema che ne emulava la maggior parte delle funzionalità.  In sostanza la WPL aveva studiato la funzionalità del software, cioè il comportamento, senza tuttavia accedere al codice sorgente.  
La Corte ha statuito, al riguardo, che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d’autore sui programmi per elaboratore né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell’ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.
Pertanto colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all’utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore sul programma di cui trattasi.
La riproduzione, in un programma per elaboratore o in un manuale d’uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d’uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d’autore può costituire una violazione del diritto d’autore su quest’ultimo manuale soltanto qualora tale riproduzione costituisca l’espressione della creazione intellettuale propria dell’autore del manuale d’uso del programma per elaboratore protetto dal diritto d’autore.
La ragione delle statuizioni innanzi riportate è da ricercarsi nel passo in cui i giudici osservano che "ammettere che la funzionalità di un programma per elaboratore possa essere tutelata dal diritto d’autore equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico 
e dello sviluppo industriale".
Link:  Testo integrale della sentenza