Secondo l'interpretazione maggioritaria, tale diritto rientrerebbe in quello generale del diritto di proprietà che riserva al proprietario la facoltà esclusiva di sfruttare economicamente i propri beni.
Pertanto anche scaduti i diritti sul corpus mysticum resterebbero i diritti sul corpus mechanicum dell'opera custodita in un luogo chiuso con conseguente necessità del consenso del proprietario, pubblico o privato, per qualsiasi sfruttamento della stessa.
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