Prendiamo spunto da un caso realmente verificatosi e sottoposto all'attenzione di Metis Legal & Tax - dip. Media&Communication.
Il nostro cliente che chiameremo, usando un nome di fantasia, Leonardo ci ha esposto il seguente problema: cinque anni fa ha intrapreso la sua attività lavorativa e due anni fa ha aperto un sito web per pubblicizzare i propri servizi, acquisendo un gran numero di clienti. Purtroppo, però, come sempre accade quando si diventa molto competitivi, sono arrivati anche i problemi. Un’impresa che opera nel medesimo settore ha acquistato presso il Registro italiano dei nomi a dominio, un indirizzo internet, il cui nucleo identificativo (Leonardoinforma) è identico a quello del nostro cliente. L’unica differenza è data dalla circostanza che l' indirizzo di Leonardo termina con il suffisso “.com”, mentre l’indirizzo del concorrente termina con il suffisso “.it”. L’effetto di tale situazione è che gli utenti che desiderano raggiungere il suo sito web vengono sviati, a causa della sostanziale omogeneità degli indirizzi, sul sito del mio concorrente.
Cosa abbiamo suggerito di fare al nostro cliente?
Facciamo una piccola premessa chiarificatrice.
Quando apriamo un sito web (a meno che non ci avvaliamo dei servizi gratuiti messi a disposizione per esempio da Google), dobbiamo acquistare – a costi irrisori – il cd. nome a dominio. Il nome a dominio è l’indirizzo del nostro sito web. Questo indirizzo è unico e non può essere duplicato.
Posto che, generalmente, il nome a dominio coincide con il nome/marchio dell’azienda, la giurisprudenza e la dottrina italiane hanno equiparato la tutela del nome a dominio a quella dei segni distintivi dell’impresa.
Tornando alla vicenda di Leonardo va osservato che si tratta effettivamente di un’ipotesi sanzionabile giuridicamente. La condotta del suo concorrente integra, infatti, gli estremi di un caso di concorrenza sleale, nella duplice declinazione di concorrenza parassitaria e confusoria, come disciplinata dall’articolo 2598 del codice civile, a tenore del quale compie atti di concorrenza sleale chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente. In tal caso la parte lesa può diffidare il concorrente dall’insistere in tale illegittima condotta ed esperire efficacemente, innanzi al giudice ordinario, un’azione intesa ad ottenere il risarcimento del danno patito.
Inoltre l’ipotesi considerata rileva anche sotto il profilo delle pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, con potenziale effettivo lesivo anche per i consumatori. Al riguardo, si rammenta, infatti il testo dell’articolo 21 del d.lgs. n. 206 del 2005 “Codice del Consumo”, secondo cui è considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente. Di conseguenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 dello stesso testo di legge, potrà essere sollecitato l’intervento sanzionatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Va aggiunto altresì che, qualora il dominio registrato dal concorrente sia un “.it”, sarà opportuno presentare un’istanza di opposizione al Registro italiano per l’assegnazione dei nomi a dominio, e successivamente, attivando una procedura presso i prestatori del servizio risoluzione dispute, agire per la riassegnazione del dominio conteso.
Le considerazioni sopra riportate hanno, naturalmente, una portata soltanto generica ed esemplificativa delle problematiche e dei rimedi collegati al caso esposto. Va sottolineato, infatti, che vicende così delicate necessitano gli opportuni approfondimenti, così come va ricordato che ogni caso ha le sue peculiarità e le sue soluzioni che richiedono un occhio esperto ed attento.
No comments:
Post a Comment